Con la delibera 413/2016/R/com (TIQV), l’ARERA ha introdotto livelli di standard specifici e generali di qualità commerciale che le società di vendita sono tenute a rispettare riepilogati nelle seguenti Tabelle:
Tabella 1 – Standard specifici di qualità commerciale della vendita di energia elettrica o di gas naturale:
Indicatore | Standard specifico 2017-2018 | Standard specifico dal 2019 |
Tempo massimo di risposta motivata dai reclami scritti | 40 giorni solari | 30 giorni solari |
Tempo massimo di rettifica fatturazione | 90 giorni solari | 60 giorni solari 90 giorni solari per le fatture con periodicità quadrimestrale |
Tempo massimo di rettifica di doppia fatturazione | 20 giorni solari | 20 giorni solari |
Tabella 2 – Standard generali di qualità commerciale della vendita di energia elettrica o di gas naturale:
Indicatore | Standard generale |
Percentuale minima di risposte e ricbhieste scritte di informazioni inviate entro il tempo massimo di 30 giorni solari | 95% |
In caso di mancato rispetto di tali standard specifici di qualità, Eplus è tenuto a corrispondere al cliente un indennizzo automatico base pari a:
€ 25,00 nel caso in cui la prestazione avvenga oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard;
€ 50,00 nel caso in cui la prestazione avvenga oltre un tempo doppio dello standard ma entro un tempo triplo dello standard;
€ 75,00 nel caso in cui l’esecuzione della prestazione avvenga oltre un tempo triplo dello standard.
EPLUS corrisponderà al Cliente anche gli ulteriori indennizzi:
€ 30 nei casi in cui, nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora, la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza;
€ 20 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante, alternativamente: il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento; oppure il mancato rispetto del termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale, qualora il Fornitore non sia in grado di documentare la data di invio della comunicazione di messa in mora; oppure il mancato rispetto del termine minimo di 3 giorni tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta al Distributore per la sospensione della fornitura. In tutti questi casi, al Cliente non sarà richiesto il pagamento di alcun corrispettivo relativo alla sospensione o riattivazione della somministrazione.
Al seguente link è possibile visionare i livelli specifici e generali rispettati dalla Eplus: